Eccesso di velocità: multa nulla se il verbale non indica la dinamica



Orientamento nuovo sul codice della strada: la Cassazione dice stop ai verbali generici e prestampati: la percezione di chi accerta l’illecito pericoloso dev’essere circostanziata.

Sarà più facile, da oggi, contestare le multe per eccesso di velocità e guida pericolosa? Così sembra, almeno da una lettura rapida dell’ordinanza della Cassazione di qualche ora fa. Secondo, infatti, la Suprema Corte, il verbale è invalido se l’agente non indica con precisione la dinamica dell’infrazione.

L’orientamento appena espresso dai giudici sembrerebbe, dunque, quello di dire basta ai verbali tutti uguali e prestampati. Non è sufficiente, in pratica, che l’agente accertatore riporti nella multa il fatto che il conducente andava a velocità sostenuta o guidava in modo pericoloso: le dichiarazioni del vigile su punto non hanno fede privilegiata fino a querela di falso. Il che contraddice quanto sino ad oggi sempre predicato dalla Cassazione.

Insomma – dice a chiare lettere la sesta sezione della Corte – tutto ciò che comporta una valutazione da parte dell’agente – in questo caso la pericolosità della condotta dell’automobilista – deve essere dettagliatamente descritto nel verbale.

In generale, nelle cause di opposizione contro le multe, il cittadino può contestare quanto dichiarato dall’agente e fornire le prove a proprio vantaggio solo su quelle circostanze di fatto della violazione che, nel verbale, non sono avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.

Diverso è il caso del passaggio con il semaforo rosso, o il superamento dei limiti attestato dall’autovelox, o il mancato uso delle cinture che sono eventi non richiedenti una valutazione della polizia, ma oggettivi e, come tali, sono dotati di fede privilegiata.

Quanto, invece, alla pericolosità della guida essa va desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Per cui non costituisce un fatto storico, che possa essere attestato, ma è una valutazione soggettiva del vigile. In

altri termini, il giudizio di pericolosità implica un’attività di elaborazione da parte dell’agente accertatore, che deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.

Appunto, tale valutazione è oggetto di contestazione e non ha fede privilegiata. La conseguenza è che se il verbale non è circostanziato e motivato, ma risulta un semplice fac-simile, come tanti altri, in cui il pubblico ufficiale si limita a rilevare la violazione della norma, la multa può essere annullata dal giudice di pace.


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