Dimissioni firmate in anticipo su un foglio bianco: passa la riforma

La Camera ha appena approvato la legge che riforma l’istituto delle dimissioni dal lavoro: la riforma è volta a impedire la pessima pratica dei datori di lavoro di far firmare ai propri dipendenti, già all’atto dell’assunzione, un foglio bianco, contenente le dimissioni dal lavoro, per “ripescarle dal cassetto” in un momento successivo e utilizzarle per nascondere quello che, invece, è a tutti gli effetti un licenziamento, impedendo così, all’ ex dipendente, contestazioni giudiziali pericolose. La pratica delle cosiddette “dimissioni in bianco” è stata utilizzata soprattutto contro le donne, che spesso non sono state viste di buon occhio nel momento in cui erano in gravidanza.   Del disegno di legge avevamo già parlato in un articolo di qualche settimana fa (leggi: “Dimissioni dal lavoro: sarà obbligatorio il fac simile?”). Ora, con l’approvazione della Camera dei Deputati, la decisione finale spetterà nei prossimi giorni al Senato.   In base al nuovo testo, la lettera di dimissioni volontarie andrà firmata su moduli specifici prestampati (fac simile), messi a disposizione dagli uffici territoriali del lavoro, dai funzionari comunali e dai centri dell’impiego. La data di ritiro del modulo non dovrà essere anteriore a 15 giorni rispetto alla data di emissione: in tal modo si garantisce che il modulo non venga fatto firmare al dipendente già all’atto dell’assunzione.   Non ci saranno eccezioni, tutti i contratti (dai rapporti di lavoro subordinato a quelli di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale, alle associazioni in partecipazione, ed al contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci) saranno sottoposti alla nuova normativa.   Anche il datore di lavoro viene, in parte, tutelato: nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice si assentino dal lavoro, senza fornire comunicazioni e, quindi, senza poter firmare le dimissioni, e tale assenza si protragga per oltre sette giorni, il rapporto verrà considerato automaticamente risolto per dimissioni volontarie, anche senza la preventiva sottoscrizione di questi moduli.   Ma, in attesa di conoscere l’esito della riforma, è bene ricordare quale sia la disciplina attuale per le dimissioni (per un approfondimento leggi l’articolo: “Come dare le dimissioni dal lavoro dopo la riforma del 2012”). Lo faremo rispondendo a una domanda che spesso ci pongono i nostri lettori:   Che succede oggi se il datore di lavoro mi fa firmare un foglio bianco già all’atto dell’assunzione? Può licenziarmi quando vuole?   Attualmente, il cosiddetto “foglio bianco” fatto firmare al dipendente non ha alcun valore. Infatti, la legge prevede un particolare tipo di procedura di “convalida” delle dimissioni, convalida che deve essere fatta dalla Direzione territoriale del lavoro, dal Centro per l’Impiego o dalle altre sedi individuate dal CCNL.   In alternativa il lavoratore può limitarsi a firmare una dichiarazione di conferma sulla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto al Centro per l’impiego.   Se il dipendente non convalida le dimissioni l’imprenditore ha tempo trenta giorni dalla data delle dimissioni per inviare al lavoratore una lettera con la quale lo invita ad attivarsi e ad andare presso le sedi competenti per effettuare la convalida.   A questo punto il lavoratore ha sette giorni per: - replicare al datore di lavoro contestando le dimissioni - dichiarare di ritirare le dimissioni offrendosi di continuare il rapporto di lavoro - convalidare le dimissioni - firmare la dichiarazione sulla ricevuta di trasmissione delle dimissioni al Centro per l’impiego.   Se nel termine di sette giorni il lavoratore non effettua nessuna delle attività di cui sopra allora il rapporto di lavoro si conclude validamente.  

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