Condono: il ritardo su una sola rata fa scattare le sanzioni sull’intero debito
Il contribuente che paga in ritardo anche una sola rata del condono è tenuto a versare le sanzioni per intero: non si può sperare in una riduzione proporzionale all’ammontare del versamento eseguito oltre il termine.
Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata del condono fa scattare, per il contribuente, l’obbligo di pagare le sanzioni sull’intero ammontare e non solo sulle rate residue.
A chiarirlo è stata una recente sentenza della Cassazione.
In questi casi, il contribuente moroso non può sperare – solo per il fatto di aver ottenuto il condono e di averlo parzialmente adempiuto – in una riduzione delle sovrattasse in misura proporzionale a quanto già versato.
Né tantomeno può pensare che la richiesta di sanatoria da lui avanzata possa estinguere interamente l’obbligo di pagamento delle sanzioni.
A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, nel caso di un debito tributario per il quale sia stato ottenuto il condono, la deroga all’obbligo di pagamento delle sanzioni (che consegue, appunto, all’accoglimento del predetto condono) può derivare solo dal puntuale rispetto degli obblighi rateali assunti dal contribuente. In tali casi, infatti, il fisco rinuncia alla riscossione delle sanzioni in cambio dell’integrale pagamento del tributo in tempi certi.
E l’interesse del fisco sarebbe di certo frustrata da una interpretazione che legittimi “una riduzione delle sanzioni proporzionale all’ammontare dei versamenti effettivamente eseguiti in termini e che dunque, in definitiva, lasci al contribuente la facoltà di dimensionare il carico sanzionatorio su di lui gravante in base alle scelte che egli ritenga di adottare su tempi ed entità dei versamenti del tributo”.
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