Ecco le Province 2.0: dal 2014 compiti ridotti al minimo e via alle città metropolitane

un articolo molto interessante tratto dal Sole 24 ore sullo svuotamento delle provincie e la creazione delle città metropolitane.
Dal 1* gennaio 2014 nelle città di Torino, Napoli, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Reggio Calabria, Bari nasceranno le città metropolitane. Mentre a Roma sempre a partire dal 2014, la città metropolitana sostituirà sia il comune che la provincia.

« ...le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane »
(Art. 18 - Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 )



Ma vediamo cosa sono le città metropolitane;
La città metropolitana è un ente locale previsto per la prima volta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (artt. 17-21) sulla riforma dell'ordinamento degli Enti locali. Successivamente, nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001) ha acquisito dignità costituzionale con la modifica dell'art. 114, che lo inserisce di diritto tra gli enti locali che costituiscono la Repubblica Italiana.
Nel 2009, con l'articolo 23, comma 6 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 (legge di delega sul federalismo fiscale), viene approvata una normativa transitoria per la prima istituzione della città metropolitana. Il Governo viene delegato dal Parlamento ad adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per l’istituzione delle città metropolitane.
Nel 2012, con l'approvazione del decreto sulla revisione della spesa pubblica, convertito in legge n. 135 il 7 agosto del 2012, l'istituzione dell'ente subisce un'ulteriore accelerata. L'articolo 18 della suddetta legge ne stabilisce infatti gli organi elettivi, le funzioni amministrative, le risorse umane e strumentali. Decreta inoltre la contestuale soppressione delle Province del relativo territorio.
Nel 2013, l'istituzione delle Città metropolitane (e il concomitante processo di "soppressione, accorpamento e riordino" delle Province italiane ) si è arenata nuovamente, dopo il decisivo stop da parte della Corte Costituzionale. La Consulta ha dichiarato incostituzionale il decreto sulla spending review per violazione dell’art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost., in quanto il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio.
Solo attraverso un decreto legislativo o una legge del Parlamento sarà possibile intervenire su questa complessa materia, che interessa enti comunque previsti nella carta costituzionale e quindi oggetto di tutela e garanzia da parte della legge fondamentale dello Stato.
Il ministro per le Autonomie locali del Governo Letta, Graziano Delrio, ha annunciato che a questo punto si profila come necessaria una riforma dell'ordinamento in tempi brevi "che possa consentire di avere delle certezze nel 2014 e non essere ancora in fase transitoria", con un disegno di legge costituzionale, già approvato dal consiglio dei ministri il 5 luglio 2013.
Ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, sono organi della città metropolitana: - il consiglio metropolitano - il sindaco metropolitano (il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri). Essi durano in carica per un periodo di cinque anni.

Sindaco metropolitano 

In sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo; successivamente lo Statuto della Città metropolitana potrà stabilire che il sindaco metropolitano: a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia; c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Consiglio metropolitano 

Il consiglio metropolitano è composto da: a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti; b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti; c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

Funzioni ed attribuzioni dell'ente 

L'art. 18, comma 7 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 attribuisce alla città metropolitana:

  1. le funzioni fondamentali delle ex province soppresse;
  2. le seguenti funzioni fondamentali:
    1. pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
    2. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
    3. mobilità e viabilità;
    4. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Alla città metropolitana spettano:
  1. il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
  2. le risorse finanziarie di cui agli artt. 23-24 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

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